Bollo Auto

Uno degli obblighi tipici del proprietario di un’auto, oltre al pagamento della polizza Rc auto, riguarda il cosiddetto “bollo” auto, chiamato anche bollo Aci, che altro non è che una tassa automobilistica regionale, la quale si configura come una tassa di possesso di un mezzo a motore, a differenza delle vecchia tassa di circolazione.
Il bollo, infatti, deve essere pagato anche se il mezzo non viene usato e, quindi, non è in circolazione, essendo sufficiente già il solo possesso della vettura.
Il bollo deve essere pagato da chi risulta essere intestatario del veicolo l’ultimo giorno utile per il pagamento e può essere pagato all’Aci, in tabaccheria, o nelle agenzie di pratiche auto.
L’importo della tassa non è fisso, ma varia secondo la potenza del veicolo, espressa in kilowatt (KW) o cavalli motore (CV), nonché dalla regione e dalla classe di appartenenza (Euro 0, 1, 2, …); tanto più bassa sarà la classe, quanto più alto l’importo.
Il sito dell’Aci o anche altri programmi gratuiti online permettono a chiunque di potere conoscere in anticipo l’importo da pagare, inserendo semplicemente il numero di targa e i KW o CV.
Fa eccezione il caso di veicoli di interesse storico, con almeno 20 o 30 anni di anzianità, le quali prevedono il pagamento di una tassa di circolazione, al posto del bollo, con il pagamento di importi minimi di 25-30 euro all’anno (minibollo); in questi casi, è necessario che il veicolo sia iscritto nel registro storico e la tassa viene pagata solo in caso di circolazione.
Sono previsti forti sgravi per i mezzi elettrici, con l’esenzione totale per i primi anni, mentre la misura successiva dell’importo dipende dalla regione; i mezzi alimentati a metano o GPL possono prevedere, a secondo della provincia e dalla regione, i cosiddetti ecoincentivi, con sgravi anche molto alti sulla tassa.
Godono della completa esenzione i disabili, per mezzi di cilindrata inferiore a 2000 cc, se il motore è a benzina, o di 2800 cc se si tratta di motore a diesel.
Il veicolo, infine, non è più soggetto al pagamento del bollo, in caso di rottamazione o vendita all’estero.
Il bollo, infatti, deve essere pagato anche se il mezzo non viene usato e, quindi, non è in circolazione, essendo sufficiente già il solo possesso della vettura.
Il bollo deve essere pagato da chi risulta essere intestatario del veicolo l’ultimo giorno utile per il pagamento e può essere pagato all’Aci, in tabaccheria, o nelle agenzie di pratiche auto.
L’importo della tassa non è fisso, ma varia secondo la potenza del veicolo, espressa in kilowatt (KW) o cavalli motore (CV), nonché dalla regione e dalla classe di appartenenza (Euro 0, 1, 2, …); tanto più bassa sarà la classe, quanto più alto l’importo.
Il sito dell’Aci o anche altri programmi gratuiti online permettono a chiunque di potere conoscere in anticipo l’importo da pagare, inserendo semplicemente il numero di targa e i KW o CV.
Fa eccezione il caso di veicoli di interesse storico, con almeno 20 o 30 anni di anzianità, le quali prevedono il pagamento di una tassa di circolazione, al posto del bollo, con il pagamento di importi minimi di 25-30 euro all’anno (minibollo); in questi casi, è necessario che il veicolo sia iscritto nel registro storico e la tassa viene pagata solo in caso di circolazione.
Sono previsti forti sgravi per i mezzi elettrici, con l’esenzione totale per i primi anni, mentre la misura successiva dell’importo dipende dalla regione; i mezzi alimentati a metano o GPL possono prevedere, a secondo della provincia e dalla regione, i cosiddetti ecoincentivi, con sgravi anche molto alti sulla tassa.
Godono della completa esenzione i disabili, per mezzi di cilindrata inferiore a 2000 cc, se il motore è a benzina, o di 2800 cc se si tratta di motore a diesel.
Il veicolo, infine, non è più soggetto al pagamento del bollo, in caso di rottamazione o vendita all’estero.